Dados Bibliográficos

AUTOR(ES) P. Ferrua , David Watts Barton
AFILIAÇÃO(ÕES) Università degli Studi di Torino
ANO 2021
TIPO Book
PERIÓDICO Revista Brasileira de Direito Processual Penal
ISSN 2359-3881
E-ISSN 2359-3881
DOI 10.22197/RBDPP.V7I1.533
ADICIONADO EM 2025-08-14

Resumo

Prova 'ammissibile' è tutto ciò che può essere legittimamente valutato in ordine a una proposizione da provare. Prova 'inammissibile' è quella che il giudice non ha il potere di assumere e, come tale, appartiene alla sfera del giuridicamente irrilevante. Occorre tenere ben distinte le questioni relative all'ammissibilità della prova da quelle relative all'efficacia probatoria, ossia alla persuasività. Analogamente non va confusa la prova come premessa probatoria, che esprime una mera potenzialità (la prova su x) con la prova come risultato (la prova di x), che indica un esito positivo. Con riguardo alle premesse probatorie, resta fondamentale la controversa distinzione tra prove dichiarative e prove critico-indiziarie. Parlando di prove 'acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge', l'art. 192 c.p.p. è stato variamente interpretato: secondo alcuni, va riferito alle sole prove oggetto di un divieto probatorio, ossia inammissibili; secondo altri, anche alle prove 'ottenute' attraverso una qualsiasi violazione della legge (penale processuale o sostanziale o persino civile). Di recente è stata sollevata una questione di legittimità sul presupposto che le prove assunte in spregio dei diritti costituzionalmente tutelati non possano essere utilizzate, anche in assenza di un esplicito divieto probatorio. La Corte costituzionale ha, tuttavia, dichiarato inammissibile la questione con argomenti poco convincenti. Si è così persa la preziosa occasione per il definitivo chiarimento di un fondamentale interrogativo.

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